keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf 2019/1150 IT Art. 4 cercato: 'conformità' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl- utente commerciale
- servizi di intermediazione online
- fornitore di servizi di intermediazione online
- consumatore
- motore di ricerca online
- fornitore del motore di ricerca online
- utente titolare di sito web aziendale
- posizionamento
- controllo
- termini e condizioni
- prodotti e servizi accessori
- mediazione
- supporto durevole
- servizi 33
- online 32
- intermediazione 31
- commerciale 20
- diritto 17
- cessazione 14
- fornitore 12
- fornitura 10
- sospensione 10
- limitazione 10
- associazioni 9
- organizzazioni 9
- organismi 8
- decisione 8
- motivazioni 8
- utenti 8
- pertinenti 8
- utente 8
- interessato 7
- lutente 6
- dellinsieme 6
- fornitori 6
- stati 6
- preavviso 6
- circostanze 6
- fatti 6
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- effetto 6
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- membri 5
- cessare 5
- conformità 5
- commerciali 4
- specifici 4
- condizioni 4
- applica 4
- tenuto 4
- termini 4
- normativo 4
- le 4
Articolo 4
Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a questultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
2. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a questultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale lopportunità di chiarire i fatti e le circostanze nellambito del processo interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, questultimo reintegra senza indugio lutente commerciale, compreso leventuale accesso allutente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dalluso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dellinsieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure |
b) | esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dellUnione; |
c) | può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione. |
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto allobbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.
Articolo 4
Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente_commerciale, comunica a questultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
2. Un fornitore di servizi_di_intermediazione_online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale comunica a questultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto_durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale lopportunità di chiarire i fatti e le circostanze nellambito del processo interno di gestione dei reclami di cui allarticolo 11. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi_di_intermediazione_online, questultimo reintegra senza indugio lutente commerciale, compreso leventuale accesso allutente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dalluso dei pertinenti servizi_di_intermediazione_online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi_di_intermediazione_online:
a) | è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dellinsieme dei suoi servizi_di_intermediazione_online a un determinato utente_commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure |
b) | esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dellUnione; |
c) | può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione. |
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi_di_intermediazione_online fornisce allutente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto_durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi_di_intermediazione_online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui allarticolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi_di_intermediazione_online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto allobbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che lutente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dellinsieme dei servizi_di_intermediazione_online in questione.
Articolo 14
Procedimenti giudiziari da parte di organizzazioni rappresentative o di associazioni e da parte degli organismi pubblici
1. Le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nellUnione, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, per far cessare o vietare qualsiasi caso dinadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi_di_intermediazione_online o di fornitori di motori di ricerca online.
2. La Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche e le informazioni sulla base dei registri degli atti illeciti che sono stati oggetto di azioni ingiuntive dinanzi ai tribunali nazionali, qualora gli organismi o le autorità pubbliche competenti abbiano istituito tali registri.
3. Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) | sono debitamente costituite secondo il diritto di uno Stato membro; |
b) | perseguono obiettivi nellinteresse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano in via continuativa; |
c) | non hanno scopo di lucro; |
d) | il loro processo decisionale non è indebitamente influenzato da finanziatori terzi, in particolare da fornitori di servizi_di_intermediazione_online o da fornitori di motori di ricerca online. |
A tal fine le organizzazioni e le associazioni divulgano in maniera completa e pubblicamente le informazioni sulla loro composizione e sulle loro fonti di finanziamento.
4. Negli Stati membri in cui sono istituiti organismi pubblici, questi ultimi hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono designare:
a) | organizzazioni o associazioni aventi sede sul loro territorio che soddisfano almeno i requisiti di cui al paragrafo 3, su richiesta di tali organizzazioni o associazioni; |
b) | organismi pubblici istituiti sul loro territorio che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 |
a cui è concesso il diritto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e le finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi pubblici designati.
6. La Commissione compila un elenco delle organizzazioni, delle associazioni e degli organismi pubblici designati a norma del paragrafo 5. Tale elenco specifica le loro finalità di tali organizzazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio e, in ogni caso, ogni sei mesi è redatto e pubblicato un elenco aggiornato.
7. Gli organi giurisdizionali accettano tale elenco quale prova della capacità giuridica dellorganizzazione, dellassociazione o dellorganismo pubblico fatto salvo il diritto degli organi giurisdizionali di valutare se la finalità del reclamante giustifichi il suo intervento in un caso specifico.
8. Qualora lo Stato membro o la Commissione esprima dubbi circa il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 da parte di unorganizzazione o di unassociazione, o dei criteri di cui al paragrafo 4 da parte di un organismo pubblico, lo Stato membro che ha designato tale organizzazione, associazione od organismo pubblico conformemente al paragrafo 5 svolge accertamenti al riguardo e, se del caso, ove uno o più criteri non siano rispettati, revoca la designazione.
9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui lazione è promossa, sulla base dei diritti individuali e allo scopo di porre fine a eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi_di_intermediazione_online o dei fornitori di motori di ricerca online.
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